Onorevoli Colleghi! - Una vita propria, indipendente, è la giusta aspirazione di ogni persona; lo è in particolar modo per chi, a causa della disabilità, troppo spesso vede pregiudicati il futuro e la possibilità di un pieno inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
      Questa obiettiva difficoltà che incontra il lavoratore disabile è accresciuta nel caso delle donne lavoratrici le quali, al danno fisico, sommano sul piano psicologico pesanti conseguenze legate allo specifico femminile.
      È stato rilevato, ad esempio, che negli oltre 200 mila casi in Italia in cui sono coinvolte donne che lavorano, una percentuale assai significativa rinuncia all'attività lavorativa proprio a causa del difficile e a volte penoso percorso di ritorno sul luogo di lavoro.
      Si registra infatti, dopo l'intervenuta disabilità, per la fascia di donne di età inferiore ai cinquanta anni una forte spinta al licenziamento (circa un 40 per cento nel nord-ovest e un 30 per cento al sud), mentre circa il 60 per cento delle

 

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donne oltre i cinquanta anni smette di lavorare e una percentuale altrettanto significativa cambia azienda.
      Inoltre, da una indagine promossa dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), patrocinata dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, svolta nel 2003, rivolta alle donne portatrici di disabilità per cause lavorative, emerse la volontà e la capacità delle donne di non rinunciare alla propria vita nonostante le difficoltà incontrate nella fase di reinserimento, difficoltà dovute a discriminazioni di genere e al frapporsi di ostacoli di diversa natura nel proseguire l'attività professionale.
      Ostacoli che nascono a causa delle ricadute che la disabilità provoca nell'ambito familiare e affettivo e che, nella vita di coppia, determinano anche l'abbandono del compagno dopo l'infortunio.
      A fronte di un ruolo sempre più significativo delle donne nel mondo del lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi - ruolo riconosciuto e valorizzato in particolar modo dall'Unione europea attraverso una legislazione volta a incrementare l'uguaglianza tra uomo e donna, nonché la parità di trattamento e la non discriminazione - non corrisponde un coerente impegno nella traduzione di questi princìpi sul piano normativo quando le lavoratrici sono vittime di incidenti e di infortuni anche sul luogo di lavoro.
      Le donne con disabilità, infatti, si trovano a dover fare fronte ad una duplice forma di discriminazione: la prima, più specificamente connessa al genere, è il risultato di fattori sociali; la seconda è connessa più strettamente alla condizione di disabilità. Il genere spesso caratterizza e rinforza alcuni stati di maggiore vulnerabilità.
      La presente proposta di legge intende dunque prevedere e promuovere forme di sostegno alle donne disabili attraverso azioni positive affinché possano essere rimossi tutti gli ostacoli che ne impediscono il reinserimento e una effettiva integrazione nel mondo del lavoro.
      Azioni positive tese a contrastare l'aggravato svantaggio subìto dalle lavoratrici disabili e ad accrescere le opportunità previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, normativa di riferimento per l'avviamento e l'inserimento al lavoro delle persone disabili; una legge che, superata ogni forma di assistenzialismo e di pietismo, punta sulla formazione e sulla valorizzazione di capacità, attitudini, qualità delle persone disabili e ne sostiene l'inserimento, ove necessario, con incentivi e innovazione tecnologica.
      Pertanto, la finalità della presente proposta di legge, richiamata dall'articolo 1, è di favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di tutte le donne disabili indipendentemente dalle cause che ne hanno originato la disabilità, attraverso azioni positive finalizzate a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono una effettiva integrazione nel mondo del lavoro. Tra le misure contemplate, vi sono forme di agevolazione fiscale e contributiva a favore del datore di lavoro, sia pubblico che privato, che assuma (o riassuma o reintegri) una lavoratrice con una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e cioè, non compresa tra il 67 e il 79 per cento.
      Ai sensi dell'articolo 2, a fronte della stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, nonché per i contratti di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto al versamento di contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa, unicamente nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti, qualora lo stesso abbia superato la misura massima relativa alle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie, così come sancito dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999. Al fine di assicurare ogni ulteriore garanzia alle lavoratrici, tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di
 

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reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti siano scaduti prima della intervenuta disabilità.
      L'assunzione di lavoratrici con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché nelle varie forme contemplate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, recante la riforma del mercato del lavoro, determina, per datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, ai sensi dell'articolo 3 della proposta di legge, la possibilità di versare i contributi previdenziali nella misura di due terzi di quelli dovuti.
      In relazione al contratto di apprendistato, sia professionalizzante che di istruzione e di formazione, l'articolo 4 dispone che sia stipulato, peraltro anche in deroga ai limiti di età previsti, in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire una adeguata integrazione della disabile nel contesto lavorativo, sulla base delle capacità professionali accertate dalle commissioni sanitarie competenti, sentito il parere dei comitati tecnici a ciò preposti. Detti comitati, inoltre, partecipano, di intesa con il datore di lavoro, alla individuazione dei percorsi formativi della lavoratrice, nonché a fornire ogni supporto informativo necessario (si veda anche l'articolo 6). Se la stipula del contratto di apprendistato determina per il datore pubblico e privato il beneficio del versamento dei contributi previdenziali nella misura di due terzi, la successiva assunzione della lavoratrice a tempo indeterminato comporta l'ulteriore agevolazione del versamento dei contribuiti pari a un terzo di quelli dovuti per la durata massima di tre anni.
      La proposta di legge, all'articolo 5, riconosce misure di sostegno sia alla formazione - attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a favore dei fondi regionali per i disabili, di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, che realizzino specifici corsi di formazione professionale - sia alla gestione familiare, attraverso l'incremento dell'importo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale.
      Ulteriori misure di sostegno, e più specificamente di natura psico-fisica, sono previste dall'articolo 7 che individua nella consigliera di parità, la figura di raccordo tra la struttura aziendale e i servizi sociali, sanitari e educativi presenti sul territorio con la funzione di garantire alla lavoratrice la necessaria assistenza sul posto di lavoro. Il medesimo articolo assicura che, per ogni forma contrattuale sottoscritta, il datore di lavoro su semplice richiesta dell'interessata, è obbligato a concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro per la fruizione di sostegno psico-fisico, nel limite massimo di sei ore mensili, da computare in relazione e in proporzione alla natura del contratto sottoscritto.
      Ulteriore azione positiva prevista dall'articolo 8 è lo stanziamento statale, pari a 5 milioni di euro, per favorire la stipula di convenzioni tra datori di lavoro ed enti locali, finalizzate ad assicurare servizi di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro.
      Infine, viene prevista anche una azione specifica di monitoraggio che tenendo conto della differenza di genere verifichi gli esiti degli interventi attuati. Infatti questo tipo di approccio, indispensabile nell'ambito dello studio di ogni fenomeno che abbia rilevanza sociale, assume una importanza ancora più decisiva quando lo si cala nella realtà della disabilità. A tale fine l'articolo 9 dispone che, nell'ambito della relazione che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni due anni sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, lo stesso Ministro provveda a riferire tenendo conto della differenza di genere e sulla base di dati analitici e dettagliati, sull'attuazione della presente legge, avuto particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi relativi all'inserimento e al reinserimento delle donne disabili nel mondo del lavoro.
      La copertura finanziaria è stabilita dall'articolo 10.
 

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